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Se la caccia fosse un lavoro
Filippo Schillaci
Nel novembre 2001 l'allora responsabile regionale umbro delle guardie
giurate del WWF Sauro Presenzini, all'indomani di una impressionante
serie di incidenti di caccia con esito mortale verificatisi in quella
regione denunciò fermamente la caccia come problema di ordine
pubblico. Gli rispose, a sostegno delle posizioni dei cacciatori, l'assessore
al bilancio del comune di Perugia, Fabio Faina, cacciatore egli stesso,
dichiarando che i cacciatori: "non sparano all'impazzata ma seguono
regole di comportamento estremamente precise" e che "la percentuale
degli incidenti, rispetto al numero dei partecipanti alle battute, è irrisoria".[1]
Queste dichiarazioni erano fatte con riferimento alla caccia al cinghiale
e alla situazione umbra, tuttavia non c'è dubbio che egli intendesse
dare a esse validità generale. Compito di questo articolo è quantificare
la pretesa "irrisorietà" degli incidenti di caccia attraverso
un confronto con un diverso contesto, quello degli incidenti sul lavoro,
nonché confrontare il concetto di sicurezza e prevenzione quale è affrontato
a livello legislativo nei due diversi contesti.
1. Definizione dell'attività venatoria dal punto di vista
della sicurezza
Cominciamo col dare una definizione dell'attività venatoria
(la quale, notiamolo esplicitamente, per le circostanze in cui si svolge è cosa
ben diversa dallo sport del tiro, sia a volo che a bersaglio fisso)
osservata dal punto di vista della sicurezza. Essa in null'altro consiste
che nel libero uso di armi da fuoco in luoghi non protetti, siano essi
pubblici o privati. Notiamo a quest'ultimo proposito che la legislazione
italiana (art. 842 C.C.) consente di svolgere tale attività perfino
nelle altrui proprietà private a prescindere dal consenso del
legittimo proprietario (cosa quest'ultima già da tempo condannata,
con riferimento alla Francia, dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo
di Strasburgo). Luoghi, in altre parole, in cui chiunque può trovarsi
a transitare in qualsiasi momento. La sua principale e intrinseca caratteristica è pertanto
la totale promiscuità di spazi con le altre attività umane,
sia lavorative (agricoltura e silvicoltura innanzi tutto) che ludiche
(turismo, escursionismo ecc.). Notiamo anche che coloro che esercitano
tale attività, benché debbano superare a tale scopo appositi
esami, null'altro possono essere considerati nell'uso delle armi da
fuoco, che dei dilettanti.
2. Si muore più di caccia o di lavoro?
Si farà riferimento nel seguito ai dati del 2001, in quanto
sono i più recenti a nostra disposizione.
In tale anno dunque si verificarono 1.366 incidenti mortali sul lavoro
(fonte: INAIL) mentre il totale degli occupati era di 21.514.000 (fonte:
ISTAT). Considerando 20 giornate lavorative di 8 ore al mese e 11 mesi
lavorativi all'anno per ciascun lavoratore si ottiene un totale di
4.733.080.000 giornate lavorative effettuate.
Nella stagione venatoria 2001/2002 vi sono stati 47 incidenti mortali
di caccia (fonte: EURISPES) a fronte di un numero di cacciatori pari
a 780.000 unità.[2] Il numero massimo di giornate di caccia
disponibili (tre a settimana per 5 mesi) era di 66 per ciascun cacciatore.
Ipotizzando che ciascuno di essi abbia sfruttato integralmente le giornate
di caccia a sua disposizione, otteniamo un numero totale di giornate
di caccia effettuate pari a 51.145.714. Al fine di poter effettuare
un raffronto omogeneo dobbiamo ipotizzare però che giornata
di caccia e giornata lavorativa abbiano l'identica durata di 8 ore,
il che ci pare ipotesi non realistica. Essendo difficilmente quantificabile
il dato "durata media della giornata di caccia" intendendo come tale
il periodo di tempo che il cacciatore trascorre nel cosiddetto "atteggiamento
di caccia" assumeremo l'ipotesi, che riteniamo non molto lontana dal
vero, di una durata media di 4 ore. Pertanto assumeremo nel calcolo
seguente l'equivalenza: 1 giornata lavorativa = 2 giornate di caccia.
Detto ciò si ottiene che si ha un incidente mortale ogni 3.464.919
giornate lavorative e un incidente mortale ogni 544.186 giornate di
caccia. Ne risulta, dal rapporto fra le due ultime cifre, che si muore
di caccia 6.37 volte più frequentemente che sul lavoro.
È necessario aggiungere qualche considerazione in merito all'ipotesi
fatta sul numero di giornate di caccia, dato cruciale nel determinare
il valore del risultato finale del calcolo e pertanto il modo in cui
esso deve essere interpretato. Ci è stato fatto da più parti
notare che tale ipotesi è irrealistica in quanto palesemente
sovradimensionata rispetto alla realtà e che è ben più verosimile
supporre che il numero di giornate di caccia settimanali per ciascun
cacciatore non sia superiore a una o due. Questa obiezione è esatta.[3] Il che implica che dobbiamo realisticamente stimare un numero
di giornate di caccia pari a uno o al più due terzi di quelle
calcolate, non di più. Questa stima farebbe sì che il
numero di vittime vada diviso per un numero minore di giornate di caccia,
e avrebbe come conseguenza che la frequenza di incidenti mortali nella
caccia risultasse ancora maggiore. Il valore di 6.37 sopra trovato
del rapporto fra le frequenze di eventi mortali è pertanto da
intendersi come una stima minimale e l'affermazione conclusiva del
precedente capoverso va più realisticamente corretta affermando
dunque che si muore di caccia almeno 6.37 volte più frequentemente
che sul lavoro, fermo restando che il valore reale è da intendersi sensibilmente superiore.
Quanto superiore? Non riteniamo necessario approfondire ulteriormente
questi calcoli ritenendo il risultato raggiunto già di per sé sufficiente
a giustificare le considerazioni seguenti.
3. Sicurezza e prevenzione nelle discipline del lavoro e dell'attività venatoria
La storia della legislazione in materia di sicurezza sui luoghi di
lavoro comincia in Italia nel 1898 con una normativa che stabilisce
per il datore di lavoro l'obbligo di stipulare una polizza assicurativa
nei confronti del lavoratore. L'ottica in cui viene affrontata la questione
era pertanto a quel tempo puramente risarcitoria. Era del tutto assente
il concetto di prevenzione.
La successiva evoluzione legislativa ha portato oggi a una regolamentazione
costituita da un insieme piuttosto articolato di normative (non esiste
a tutt'oggi un testo unico) la cui punta più avanzata è il
D.L. 626/94, un lungo e dettagliato testo che definisce norme capillari
e precise in materia e in particolare stabilisce, a carico di tutti
i soggetti coinvolti, una serie di obblighi comportamentali atti a
conseguire l'obiettivo della prevenzione. Prevenzione che è oggi,
come nota Antonio Moccaldi, Direttore Generale dell'ISPESL, il concetto
primario su cui si basa la vigente legislazione (e la conseguente azione)
in materia di sicurezza sul lavoro. Del tutto superata è pertanto
l'originaria ottica risarcitoria: prevenire il verificarsi dell'evento
negativo piuttosto che concepirlo come fatalità, lasciare che
accada e risarcire a posteriori il danno.
L'art. 2 lettera g) del D.L. 626/94 definisce 'prevenzione' «il
complesso delle disposizioni o misure adottate o previste in tutte
le fasi dell'attività lavorativa per evitare o diminuire i rischi
professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente
esterno». Sottolineiamo esplicitamente l'attenzione estesa non
soltanto all'ambiente lavorativo ma anche all'ambiente esterno a esso
e in particolare alla popolazione. Su questo concetto torna l'art.
4 comma 5 lettera n) ponendolo come obbligo del datore di lavoro.
È importante aggiungere inoltre che il D.L. 626/94 è stato
riconosciuto successivamente (Art. 1 del D.L. 242/96) inadeguato alle
'particolari esigenze connesse al servizio espletato' nell'ambito di
alcuni contesti lavorativi, fra cui quelli 'delle Forze armate e di
polizia, (...) delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle
(...) con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica'. Tali
contesti era previsto nel predetto D.L. 242/96 che si dovessero regolamentare
a parte mediante specifici Decreti Interministeriali. Ciò è stato
fatto, alla data attuale (giugno 2003), fra i contesti sopra citati,
solo per la Guardia di Finanza e per le strutture giudiziarie e penitenziarie,
il che impedisce ogni ulteriore approfondimento in merito alla natura
delle 'particolari esigenze' menzionate. Sottolineiamo comunque come
si tratti di contesti che, per loro intrinseca natura, implicano l'uso
di armi da fuoco in condizioni non a priori prevedibili e controllabili,
esattamente come avviene nell'esercizio della caccia.[4]
Soffermiamoci ora sul D.L. 626/94 ed esaminiamone gli elementi fondamentali.
1) L'obbligo di programmazione della prevenzione. Il datore di lavoro
deve stabilire una scala di priorità degli interventi necessari
a prevenire gli infortuni.
2) La identificazione delle procedure, ovvero mettere per iscritto
attraverso quali procedure ciascuna impresa può essere messa
in condizione di raggiungere accettabili condizioni di prevenzione.
E' questo il cosiddetto Documento di valutazione dei rischi.
3) L'informazione. Ovunque esista una fonte di pericolo la sua presenza
deve essere opportunamente evidenziata mediante segnaletica o etichettatura,
l'una e l'altra a loro volta normate.
4) La formazione. Tutti i soggetti coinvolti devono periodicamente
esservi sottoposti.
5) L'istituzione di figure specifiche rivolte al raggiungimento e
alla tutela della prevenzione (Medico competente, Servizio di Prevenzione
e Protezione, ecc.).
6) Estensione della sfera dei soggetti beneficiari del diritto alla
sicurezza. La legge tutela non solo i lavoratori ma anche altri soggetti
qualora riconosciuti esposti a rischio.
La norma prevede in particolare tre categorie di funzioni fondamentali
e all'interno di ciascuna di esse delle ben precise figure di riferimento,
che riassumiamo nella seguente tabella:
|
| Funzioni |
Figure di riferimento |
| Obblighi e responsabilità |
Datore di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori |
| Consulenza, analisi, soluzioni |
Servizio di Prevenzione e Protezione e relativo Responsabile,
Medico Competente |
| Rappresentanza dei lavoratori |
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza |
|
È superfluo qui addentrarsi nell'analisi dettagliata dei compiti
attribuiti a ciascuna figura. Ci limitiamo a citarle per evidenziare
come la legge concepisca l'attuazione della sicurezza attraverso la
prevenzione quale attività continuativa, sistematica e organizzata,
non solo attraverso l'attribuzione di compiti specifici ai vari soggetti
coinvolti, ma anche attraverso la creazione di nuovi soggetti specificamente
rivolti a questo compito.
Alcuni punti è comunque opportuno sottolinearli. L'art. 2 lettera
e) del D.L. 626/94 definisce il Responsabile del Servizio di Prevenzione
e Protezione come 'persona (...) in possesso di attitudini e capacità adeguate'.
A causa di ciò il D.L. 626/94 è ritenuto a livello europeo
inadempiente rispetto alle Direttive comunitarie di cui costituisce
recepimento in quanto per tale figura non sono definiti con precisione
i requisiti, come invece è richiesto dalle Direttive stesse
e come avviene, ad esempio, nella precedente lettera d) dello stesso
articolo per la figura del medico competente. Vedremo in seguito il
perché di questo rilievo.
Il successivo art. 4 individua gli obblighi, fra gli altri, del datore
di lavoro relativi alla prevenzione e alle misure di emergenza: «Il
datore di lavoro, in relazione alla natura dell'attività (...)
valuta, nella scelta delle attrezzature (...), nonché nella
sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e per
la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di
lavoratori esposti a rischi particolari». Tali obblighi sono
successivamente elencati in 13 punti, 5 dei quali relativi alle misure
di emergenza.
Inoltre, l'art. 22 prevede che il datore di lavoro provveda a fornire
al lavoratore una formazione adeguata in materia di sicurezza e salute.
I lavoratori incaricati di gestire le situazioni di emergenza devono
ricevere una formazione specifica.
Alle figure sopra elencate si aggiungono poi gli organismi di vigilanza
esterni quali l'INAIL, l'Ispettorato del Lavoro, le ASL, nonché organismi
di studio e consulenza quali l'ISPESL e la commissione consultiva permanente
per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro. Per l'esattezza
l'art. 24 comma 1 elenca un insieme di 8 organismi pubblici aventi
fra i loro compiti quello di svolgere «attività di informazione,
consulenza e assistenza in materia di sicurezza e salute nei luoghi
di lavoro».
L'art. 14 prevede che almeno una volta l'anno il datore di lavoro
convochi una riunione periodica di aggiornamento cui devono partecipare
anche i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza i quali concorrono
all'esame del documento di valutazione, compreso il metodo con cui
certe valutazioni sono state tratte.
Infine l'art. 8 comma 5 prevede uno specifico obbligo di organizzazione
del servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'azienda in
alcuni casi, fra cui le «aziende per la fabbricazione e il deposito
separato di esplosivi, polveri e munizioni».
L'attività venatoria è regolamentata in Italia a livello
nazionale dalla Legge 157/92. Il tema della sicurezza trova spazio
in essa in tre articoli: 12, 21 e 25.
L'art. 12 prevede l'obbligo a carico di chi pratica l'attività venatoria
di stipulare una 'polizza assicurativa per la responsabilità civile
verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria'.
Inoltre, egli ha l'obbligo di stipulare una polizza assicurativa 'per
infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria'.
Viene qui citata espressamente l'eventualità di 'morte o invalidità permanente'.
Il Legislatore dunque riconosce, come del resto è ovvio, all'attività venatoria
caratteristiche di alto rischio e riconosce come soggetti esposti a
esso non solo coloro che praticano tale attività ma anche persone
a essa estranee. Nel contempo tuttavia egli affronta questo aspetto
in un'ottica puramente risarcitoria.
La medesima ottica guida l'art. 25, il quale istituisce un 'Fondo
di garanzia per le vittime della caccia' nei casi in cui il responsabile
dei danni non sia identificato o risulti privo di assicurazione per
responsabilità civile verso terzi, limitando però il
diritto al risarcimento ai 'soli danni alla persona che abbiano comportato
la morte od un'invalidità permanente superiore al 20 per cento'.
Si ribadisce con ciò l'affermazione che l'entità dell'esposizione
al rischio, anche per il soggetto estraneo può risultare grave
o addirittura letale.
La parola "prevenzione", in tutto l'articolato della Legge appare
due sole volte: nell'art. 14 comma 14 e nell'art. 26 comma 1, i quali
trattano di risarcimenti e appunto 'prevenzione' indifferentemente
dai danni causati dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria.
Il contesto lascia però intendere che si alluda a danni a cose
piuttosto che a problematiche di sicurezza.
La prevenzione non è esplicitamente trattata in quanto tale
(fatto questo particolarmente significativo) ma accorpata, nell'art.
21, con altre disposizioni sotto la comune dicitura 'divieti'.
Prima di analizzarlo è utile soffermarsi un momento sull'art.1
comma 2 il quale afferma:
L'esercizio dell'attività venatoria è consentito purché non
contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e non
arrechi danno effettivo alle produzioni agricole.
Una omissione colpisce in questa norma, trattando essa di un 'esercizio'
consistente come detto nell'uso massiccio di armi da fuoco in luoghi
promiscui con altre attività umane: che esso non costituisca
pericolo per l'incolumità pubblica. Si nota dunque fin dall'articolo
iniziale la precisa assenza, nella impostazione di principio voluta
dal legislatore, di ogni preoccupazione relativa alla sicurezza e alla
prevenzione. E ciò nonostante il fatto che «è chiaro
che l'attività venatoria può porre in pericolo la tranquilla
convivenza dei cittadini, la loro incolumità, particolari attività da
questi svolte, ecc. ecc.».[5] Quest'ultima frase non l'abbiamo
tratta da una pubblicazione ambientalista o animalista ma da un manuale
di tecnica venatoria della Federazione Italiana della Caccia, che più oltre
citeremo diffusamente. Essa non può dunque certamente essere
accusata, per la fonte da cui proviene, di essere viziata da posizioni
pregiudiziali o da esagerazioni estremisticamente tendenziose.
Esaminiamo ora il citato art. 21. Per l'esattezza esso prevede il
divieto di esercizio venatorio, fra gli altri, nei seguenti luoghi:
giardini, parchi, terreni adibiti ad attività sportive, aie,
corti o altre pertinenze di fabbricati rurali. Prevede inoltre delle
distanze minime da rispettare dai fabbricati (100 m), dalle macchine
agricole in funzione (100 m) e dalle vie di comunicazione (50 m), escludendo
però da queste ultime le strade poderali e interpoderali. Tali
distanze diventano di 150 m qualora si spari in direzione di una delle
entità suddette se si usa un'arma con canna ad anima liscia,
di una volta e mezza la gittata massima nel caso di uso di altre armi.
Questo articolo esaurisce tutto ciò che il Legislatore nazionale
ha ritenuto di dover dire in materia di prevenzione degli incidenti
di caccia con riferimento alla tutela della sicurezza di terze persone.
Il miglior commento a esso lo abbiamo trovato nel manuale sopra citato
(p. 441 e seguenti) il quale, notevole evidenziarlo, risale al 1979
e dunque commenta in realtà la preesistente L. 968 del 27/12/1977
e non l'attuale L. 157/92 che l'ha sostituita. La seconda infatti null'altro
ha fatto, in tema di prevenzione e sicurezza, che riprodurre, pressoché letteralmente,
la prima con ciò facendo sì che considerazioni vecchie
di quasi un quarto di secolo rimangano oggi di piena attualità.
Ecco dunque un ampio estratto del commento che tale manuale fa relativamente
agli obblighi relativi alle distanze di sicurezza:
I divieti all'esercizio venatorio che sotto vedremo attengono alla
tutela della incolumità pubblica.
(...) Una casa, una villa, ecc. ecc., anche se al momento disabitata,
deve sempre godere del raggio di m. 100 di rispetto, in quanto è sempre adibita
ad abitazione. Non rientrano invece in questo concetto le case
abbandonate e diroccate che talvolta si incontrano in certe zone, in
quanto non più adibite ad abitazione; invece occorre rispettare
la distanza di legge pure da una fabbrica, ad esempio, chiusa per ferie,
perché si tratta sempre di un immobile adibito a posto di lavoro
(anche se temporaneamente non funzionante). (...) Non è invece
tutelato dalla distanza di legge un carro agricolo, ad esempio, fermo
in un campo, sul quale in quel momento alcune persone caricano del
fieno; ciò perché un carro agricolo non è un
immobile (bensì un veicolo).
Quest'ultimo punto è uno dei due soli elementi di diversità (vedremo
poco oltre il secondo) in materia di sicurezza rispetto alla L. 157/92
il cui art. 21 (comma 1, lettera l) come abbiamo visto include l'obbligo
di rispettare le distanze anche con riferimento a 'macchine agricole
in funzione'. E' questo l'unico passo avanti che si è fatto
in 25 anni. Proseguiamo nella lettura del commento riportandone l'interessante
parte in cui si precisa cosa debba intendersi per 'strada':
Qualche problema può sorgere quando ci
troviamo di fronte ad una strada: per strada deve intendersi quella
via di comunicazione che è percorribile (salvo fatti eccezionali)
in ogni stagione dai veicoli ordinari. Esistono tracciati in terra
battuta che sono percorribili da questi, ma soltanto in alcune stagioni
dell'anno; appena piove il tracciato diviene intransitabile; non siamo
perciò dinanzi
ad una strada. Egualmente con motociclette o auto fuori-strada si possono
percorrere sentieri o carrarecce transitabili soltanto con carri agricoli,
da trattori, o a piedi; anche in questo caso non siamo dinanzi a
una 'strada' come la legge intende, perché transitabile
soltanto con mezzi particolari e non con veicoli ordinari.
La legge poi non impone il rispetto della fascia di m. 50 di distanza
da quelle strade, che pur avendo i requisiti di transitabilità sopra
detti (...) siano poderali o interpoderali; per poderale si
intende quella strada che pur partendo da una strada pubblica, porta
ad una unità poderale, servendo normalmente ad un numero limitato
di persone addette a quel podere (anche se ivi possono passare altre
persone per recarsi alla relativa casa), e lì si fermi senza
proseguire; per interpoderale si intende quella strada
che pur partendo da una strada pubblica, serve più unità poderali,
congiungendo un immobile ad altri, ma poi sempre terminando senza
sfondo alcuno.
Se al contrario questa strada, pur partendo da una strada pubblica
e congiungendo diverse unità poderali, prosegue riallacciandosi
ad altra strada pubblica, ecco che questa serve ad un numero indeterminato
di persone e come tale rientra nel raggio del rispetto di m. 50
per l'esercizio venatorio.
In altre parole le strade senza sfondo
non sono tutelate dalla legge, in quanto assai meno frequentate. Citiamo
infine quest'ultimo passo:
Le competenti autorità possono disporre il divieto temporaneo
di caccia nelle zone interessate da intenso fenomeno turistico; la
esigenza del divieto (applicabile presumibilmente dai Comuni) è così evidente
che non necessita di commento alcuno.
È opportuna a quest'ultimo proposito una breve digressione poiché questo è il
secondo elemento di diversità fra l'abrogata L. 968/77 e l'attuale
L. 157/92, e questa volta lo è in senso regressivo. L'art. 20
della precedente legge statale sulla caccia consentiva infatti alle
autorità territoriali competenti di "vietare temporaneamente
la caccia nelle zone interessate da intenso fenomeno turistico". Tale
previsione non è stata però ribadita nella vigente legislazione
statale che su questo punto è riuscita a essere pertanto addirittura
peggiorativa della precedente.
Da notare però che 'una recentissima sentenza del Consiglio
di Stato ha riconosciuto il potere del Sindaco di vietare la caccia
per un limitato periodo di tempo ed in una zona circoscritta, con ordinanza
ben motivata contingibile ed urgente per motivi di polizia locale,
a tutela della pubblica incolumità'.[6] Si tratta per l'esattezza
della sentenza n.2387 del 4/2/2003 della sesta sezione del Consiglio
di Stato dalla quale è interessante riportare il seguente estratto:
A norma dell'art. 38, co. 2, L. 8 giugno 1990,
n. 142, in vigore all'epoca dei fatti: '2. Il sindaco, quale ufficiale
del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento
giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sanità ed
igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare
gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per
l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al prefetto,
ove occorra, l'assistenza della forza pubblica'. (...)
Il provvedimento è infatti motivato con riferimento alla circostanza
che nel periodo estivo vi era nel Comune di Sauris una rilevante presenza
di turisti, messi in pericolo dall'esercizio quotidiano della caccia.
Tale esercizio era autorizzato durante l'intera giornata, e non solo
all'alba e dopo il tramonto, come sostenuto da parte appellante.
Né è sufficiente ad escludere il pericolo la circostanza
che la caccia al capriolo avviene senza cani, e solo da parte di tiratori
specializzati, perché non sono solo i cani a creare pericolo
per l'incolumità, né è sufficiente la particolare
competenza dei cacciatori, ad impedire l'errore umano nell'uso delle
armi, errore che può essere fatale in situazioni di particolare
affollamento della zona a causa della presenza di turisti.
In conclusione, va riconosciuto il potere del Sindaco a vietare l'esercizio
della caccia per un limitato periodo di tempo e in una zona circoscritta,
con ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 38, co. 2,
L. 8 giugno 1990, n. 142, a tutela dell'incolumità pubblica
(in termini, T.A.R. Lazio - Roma, sez. II, 18 settembre 1991, n. 1368),
e, in particolare, della salute dei turisti della zona in un determinato
periodo dell'anno, ove l'urgenza sia tale da non consentire il ricorso
tempestivo ad altri rimedi.
Rilevante notare che con tale sentenza si respinge un ricorso presentato
dalla Federazione Italiana della Caccia, la stessa Associazione Venatoria
che ha curato la redazione del manuale che qui stiamo utilizzando e
in cui si scriveva, come già citato, che: "'la esigenza del
divieto (...) è così evidente che non necessita di commento
alcuno', la qual cosa dovrebbe indurre ad approfondite riflessioni
circa l'aderenza fra le dichiarazioni di principio e la pratica attività del
mondo venatorio o di almeno parte di esso".
Torniamo ora al nostro discorso principale: da quanto sopra detto
emerge un elemento di fondamentale importanza: il singolo cittadino
non è tutelato - col che intendiamo: non è oggetto di
tutela preventiva - in quanto tale bensì solo in quanto 'immerso'
in una rilevante collettività (la strada su cui egli transita
deve essere 'molto' frequentata, il fenomeno turistico deve essere
'intenso'). Esempio concreto: una persona che lasci una via pubblica
per incamminarsi lungo il viottolo che conduce alla propria abitazione
di campagna è da quell'istante al di fuori di qualsiasi tutela
preventiva di legge e deve pertanto ritenersi potenzialmente esposto
(sia pure 'accidentalmente') al tiro di colpi d'arma da fuoco. Salvo
poi ottenere ciò che per legge è da intendersi un 'giusto'
indennizzo, per sé se gli va bene, ... per i propri beneficiari
testamentari se gli va male.
Di fatto, l'art. 21 tutela in realtà la sicurezza di quanti
si trovino all'interno di fabbricati e loro immediate pertinenze e
vie di comunicazione pubbliche, ma esclude totalmente ogni altra circostanza,
quale la persona che esce di casa e si sofferma in giardino, il lavoratore
agricolo che non opera alla guida di una macchina, l'escursionista,
eccetera. Per tutti costoro la 'tutela' prevista è, come già detto,
limitata alla pura e semplice ottica risarcitoria degli art. 12 e 25:
prima farsi sparare e poi chiedere i danni.
Notiamo ancora il sussistere di una diretta conseguenza di questa
impostazione su un piano che non crediamo sia esagerato definire dei
diritti umani. Qualora infatti si voglia garantire la condizione di
tutela preventiva della sicurezza, la L. 157/92, per il solo fatto
di consentire l'attività venatoria, impone inaccettabili limitazioni
alla libertà del cittadino, costretto, se vuole mantenersi al
sicuro, alla reclusione all'interno dei fabbricati o, se è un
lavoratore agricolo, delle macchine operatrici. Chi non volesse soggiacere
a tali limitazioni si troverebbe nella condizione di soggetto esposto
a rischio: a quel non trascurabile rischio che è il tiro di
armi da fuoco, con la sola tutela della normativa risarcitoria, vedendo
così gravemente violato il suo diritto alla sicurezza.
Non solo, ma una tale impostazione ci pare anche in contrasto con
l'art. 32 della Costituzione Italiana secondo il quale 'la Repubblica
tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo ed interesse
della collettività'. Potendo il concetto di sicurezza intesa
come tutela della propria incolumità fisica rientrare nel più ampio
novero della tutela della salute, si vede come nella vigente legislazione
venatoria sia mancante l'elemento della tutela della salute come 'diritto
dell'individuo'. La tutela è garantita, ripetiamo, solo nei
confronti della collettività.
Si vede dunque come il concetto di prevenzione quale è elaborato
nella legislazione venatoria sia estremamente rudimentale prevalendo
in essa, come visto, l'impostazione risarcitoria, legata, anche qui,
al concetto di 'incidente' come effetto di imprevedibile fatalità piuttosto
che strettamente legato a fonti di pericolo e condizioni operative
intrinseche all'attività svolta. In questa direzione è ancor
oggi orientato anche il senso comune, e basti citare, a puro titolo
esemplare, il seguente articolo di cronaca relativo al ferimento 'accidentale'
di due persone ad opera di un cacciatore, nel cui testo balza agli
occhi la ripetizione ossessiva di parole quali 'coincidenza', 'accidentale',
'fatalità', così ossessiva da generare il legittimo sospetto
che il cronista volesse convincere innanzi tutto se stesso prima ancora
che il lettore.
Il Resto del Carlino 14 - 10 - 2002
CACCIA PERICOLOSA, FERITI AL VOLTO DAI PALLINI
CADELBOSCO - Una sfortunata coincidenza, con le fronde di un'albero
che hanno deviato alcuni pallini da caccia, che in discesa hanno accviato
da un'albero, ferendo al volto il 23enne Yagrady Singh ed il connazionale
Sevvak Singh, di 31 anni. E' stato lo stesso cacciatore a prestare
i primi soccorsi ai due indiani, portati in auto all'ospedale di Guastalla,
dove sono stati medicati per lesioni giudicate lievi. I carabinieri
non hanno assunto alcun provvedimento nei confronti del cacciatore,
in quanto non è stata ravvisata alcuna ipotesi di reato. E'
stata solo una fatalità. Galaverni è cacciatore da oltre
trent'anni: è esperto di attività venatoria e mai prima
d'ora gli era capitato un episodio simile. Sul posto, guidati dal maresciallo
Vincenzo Milazzo, sono intervenuti i carabinieri di Guastalla. (Antonio
Lecci)
Da parte nostra commentiamo soltanto come sia ben noto anche al meno
esperto dei tiratori che il rimbalzo dei pallini in condizioni di tiro
con presenza di ostacoli sia da ritenersi non coincidenza o fatalità,
ma evento perfettamente verosimile e il cui verificarsi è dunque
da prendere in considerazione a priori. L'omissione di questa intuitiva
constatazione e dunque il pregiudiziale prevalere dell'arcaica concezione
dell'incidente come fatalità ha fatto sì che gli stessi
carabinieri non abbiano ravvisato 'alcuna ipotesi di reato'. Il che
probabilmente, stanti le rudimentali concezioni dell'attuale legislazione
venatoria in tema di sicurezza, è perfino esatto.
Abbiamo inoltre visto come il D.L. 626/94 imponga precisi obblighi
in merito alla gestione delle misure di emergenza. Nulla di tutto ciò è presente
nella L. 157/92 a eccezione dell'inserimento, fra le materie d'esame
per il conseguimento della licenza di caccia, di nozioni di pronto
soccorso.
Un ultimo punto da notare è che l'art. 12 impone un limite
minimo di età per il conseguimento della abilitazione all'esercizio
venatorio (18 anni) ma non un limite massimo. Inoltre l'art. 22 prevede
che il rinnovo di tale abilitazione, con relativa visita medica tendente
ad accertare l'idoneità del candidato, debba avvenire ogni 6
anni, periodo di tempo certamente non breve, soprattutto in soggetti
in tarda età. Ciò conduce a conseguenze a volte addirittura
grottesche. Durante l'ultima stagione venatoria infatti fra coloro
che sono stati autorizzati a imbracciare un fucile nelle campagne italiane
c'è stato anche un uomo di 100 (cento) anni compiuti.[7] Riteniamo
superfluo commentare il fatto. Né è da ritenersi un caso
isolato. Ecco qualche ulteriore dato relativo ai tesserini venatori
rilasciati nel 2003 in provincia di Brescia: 'Quasi il 40 per cento
[dei cacciatori] ha dai 51 ai 65 anni: in termini assoluti 12.021 praticanti.
Mille e 227, invece, i più giovani fra i 18 e i 25 anni. Hanno
avuto il tesserino (chissà se è stato usato...) anche
quattro ultra novantenni e 136 ultra ottantenni. Ben 1.985 i cacciatori
con oltre settant'anni.'.[8]
Tutto ciò non deve stupire visto il sussistere di un sensibile
grado di 'generosità' del Legislatore nel definire i requisiti
fisici minimi richiesti per ottenere il porto d'armi per uso di caccia.
La norma che definisce tale punto, insieme agli analoghi requisiti
richiesti per armi da difesa personale, è il Decreto 28 aprile
1998 del Ministero della Sanità il quale costituisce, nei propri
intendimenti, perfezionamento del precedente decreto 14 settembre 1994
'con il quale sono stati determinati detti requisiti in maniera differenziata
in relazione ai diversi tipi di armi, ai diversi impieghi delle stesse
ed al loro diverso grado di pericolosità', così si legge
nel preambolo al Decreto 28 aprile 1998. Si noti la distinzione non
solo fra i diversi tipi di arma, ma anche fra i diversi impieghi, col
che si riconosce implicitamente il ruolo non solo del tipo di arma,
ma anche delle condizioni d'uso nel determinare il livello di rischio.
Nonostante ciò il successivo art. 1 tratta in maniera indifferenziata
i casi di 'uso di caccia (...) e sport del tiro al volo'[9] ignorando
totalmente il fatto che le condizioni d'uso delle armi nell'uno e nell'altro
caso sono profondamente diverse ed è dunque impensabile che
i medesimi requisiti possano essere richiesti a chi pratica l'una o
l'altra attività.
La 'generosità' cui accennavamo si comprende facilmente constatando
che il suddetto Decreto consente il porto d'armi per uso di caccia
perfino a persone che abbiano perso l'uso di un occhio (e dunque la
possibilità di valutare le distanze, che solo la visione binoculare
consente) o siano affette da minorazioni agli arti superiori o alla
colonna vertebrale purché si dotino di 'mezzi protesici od ortesici
che consentano potenzialmente il maneggio sicuro dell'arma'. Ci si
domanda il significato che il legislatore ha voluto dare al termine
'potenzialmente', notando che esso si presta a essere interpretato
nel senso dell'insussistenza a carico dell'esaminatore, dell'obbligo
di accertare la capacità effettiva, non solo teorica, del minorato,
di maneggiare in maniera sicura l'arma.
Un'ultima nota la rivolgiamo al regime sanzionatorio che nel D.L.
626/94 (Titolo IX) è fortemente spostato sul versante penale
(delle 13 sanzioni previste 12 sono penali e una sola amministrativa),
a prescindere dal fatto che specifiche mancanze nell'attuazione degli
obblighi relativi alla prevenzione si siano o meno tradotte in un effettivo
danno alle persone. Il solo fatto di non aver posto in atto una misura
di prevenzione è visto come reato penalmente perseguibile.
Nella L. 157/92 le sanzioni relative a violazioni degli obblighi relativi
alla sicurezza sono esclusivamente amministrative (art. 31, comma 1
lettera e): caccia in zone di divieto non diversamente sanzionate):
in poche parole sparare un colpo d'arma da fuoco a distanza ravvicinata
contro una abitazione (e dunque contro i suoi occupanti) è ritenuta
dal Legislatore mancanza appena un po' più grave del parcheggiare
in divieto di sosta. Solo qualora l'atto procuri danni reali scattano
le conseguenze penali. Come era nel campo della sicurezza sul lavoro
prima delle più recenti evoluzioni legislative.
Concludendo relativamente alla L. 157/92, notiamo esplicitamente come
essa nasca in anni che vedono importanti innovazioni legislative in
tema di sicurezza del cittadino (e primo fra tutti il definitivo abbandono
del concetto di incidente come fatalità): il ripetutamente citato
D.L. 626/94 in tema di sicurezza sul lavoro e la L. 46/90 in tema di
impiantistica: norme capillari e dettagliate fino al limite (peraltro
ben comprensibile) della pignoleria.[10] Ancor più singolare
e stridente risulta pertanto il fatto che essa sia ferma a una impostazione
che nella sicurezza sul lavoro era tipica, come abbiamo visto, della
legislazione di un secolo prima. Nel seguito cercheremo di comprendere
le ragioni di questa 'immobilità' della legislazione che regolamenta
l'attività venatoria in merito alle questioni relative alla
sicurezza e ci domanderemo soprattutto se tale immobilità sia
riformabile o non piuttosto 'fisiologica' ovvero strettamente legata
alla natura dell'attività venatoria stessa.
4. Valutazione quantitativa dei rischi connessi all'attività venatoria
Per comprendere questa contraddittoria, arcaica arretratezza della
L. 157/92 rispetto alla contemporanea regolamentazione della sicurezza
in altri, meno controversi campi, fingeremo nel seguito che la caccia
sia una attività lavorativa e che pertanto essa rientri nell'ambito
di applicabilità del D.L. 626/94. Proveremo dunque ad abbozzare
una sorta di documento di valutazione dei rischi relativo all'attività venatoria.
Premettiamo che il percorso attraverso cui nel campo della sicurezza
sul lavoro si giunge alla prevenzione è il seguente:
- Individuazione delle fonti di pericolo;
- Valutazione dei rischi;
- Eliminazione o riduzione dei rischi.
Diamo ora le seguenti definizioni:
Pericolo: Proprietà o qualità intrinseca di una determinata
entità (sostanza, attrezzo, metodo) avente potenzialità di
causare danni;
Rischio: esprime il livello potenziale di danno nelle condizioni d'impiego
e/o esposizione. La probabilità che sia raggiunto il livello
di danno potenziale rappresenta la valutazione qualitativa del rischio;
la previsione della dimensione del possibile danno rappresenta la valutazione
quantitativa.
La presenza di una fonte di pericolo non implica necessariamente un
rischio né tanto meno la presenza di un pericolo è in
grado di dare informazioni sulla natura del possibile rischio, sia
in termini qualitativi (probabilità) che quantitativi (dimensione,
entità del danno).
Nel nostro caso la fonte di pericolo è rappresentata ovviamente
dalle armi da fuoco. Anche nel caso di esse (più che mai nel
caso di esse) il rischio collegato al loro uso è strettamente
connesso alle condizioni operative. E' chiaro che l'utilizzo di un
fucile all'interno di un poligono di tiro, con il tiratore in piedi
su una pedana antisdrucciolo, la visuale libera e l'area di tiro recintata
presenta un rischio, se non altro in termini qualitativi (probabilità)
estremamente inferiore all'uso dello stesso fucile su terreni di campagna
o boschivi, non di rado irregolari, scoscesi o sdrucciolevoli e per
di più in spazi promiscui con altre attività umane e
dunque senza alcuna certezza che l'area di tiro sia sgombra. Queste
ultime, ripetiamolo e sottolineiamolo, sono le condizioni in cui si
svolge l'attività venatoria.
Uno dei più semplici criteri di valutazione quantitativa del
rischio collegato a una attività produttiva è dato dalla
formula:
R = P * D
dove:
R = Rischio
P = Probabilità che l'evento si verifichi
D = Danno conseguente all'evento (gravità o magnitudo)>
P e D dipendono ovviamente dalle condizioni di impiego della, o esposizione
alla, fonte di pericolo.>
A P e D si attribuiscono valori numerici da 1 a 4 secondo la seguente
scala arbitraria:
1- Improbabile
2 - Poco probabile
3 - Probabile
4 - Altamente probabile
Bisogna poi stabilire dei criteri con cui attribuire ciascun evento
a uno dei livelli sopra elencati.
Si attribuisce valore di Probabilità 1 (minima) a un evento
per il quale non esiste correlazione diretta fra mancanza rilevata
e danno; non si sono già verificati danni simili in situazioni
operative simili; il verificarsi del danno susciterebbe stupore in
azienda.
Si attribuisce valore di Probabilità 4 (massima) a un evento
per il quale esiste correlazione diretta fra mancanza rilevata e il
verificarsi del danno ipotizzato per i lavoratori; si sono già verificati
danni simili in situazioni operative simili (cioé identica mancanza)
nella stessa azienda o in aziende simili; il verificarsi del danno
non susciterebbe stupore in azienda.
2 e 3 sono ovviamente casi intermedi.
La scala del danno D da infortunio o esposizione acuta o cronica è definita
come segue:
1 - Lieve: esposizione con effetti rapidamente reversibili
2 - Medio: esposizione con effetti reversibili
3 - Grave: infortunio o esposizione generante invalidità parziale.
4 - Gravissimo: infortunio o esposizione generante effetti letali
o invalidità totale.
Il valore di R risulta in tal modo compreso fra 1 e 16. Esso viene
rappresentato graficamente in una matrice che è il punto di
partenza per la definizione delle priorità e della programmazione
temporale negli interventi di prevenzione e protezione da adottare.
Si stabilisce con criteri da indicare che se:
R=1 le azioni migliorative sono da valutare in fase di programmazione
(sono cioé dilazionabili)
2≤R≤
3 le azioni correttive sono da programmare a breve o medio termine
4≤R≤
8 le azioni correttive sono da programmare con urgenza
R>8 le azioni correttive sono indilazionabili.
Applichiamo ora tutto ciò alla valutazione del rischio connesso
all'attività venatoria.
A) Valutazione di P
- Correlazione diretta fra mancanza rilevata
e danno: nella maggior parte degli incidenti con esito mortale questa
condizione sussiste verificandosi essi a seguito di tiro in condizioni
di visuale non libera e senza pertanto avere percezione del punto di
impatto. Una parte rilevante degli incidenti mortali avviene inoltre
in condizioni di caccia di squadra (caccia al cinghiale) in luoghi
boschivi, condizioni in cui l'unione dell'alta probabilità di
spostamenti erronei da parte di uno dei membri della squadra e della
scarsa visuale del terreno rende evidente la correlazione fra condizioni
operative ed evento negativo.
- Occorrenza di danni simili in situazioni operative simili: ovviamente
questa condizione è verificata sulla base di una nutrita casistica.
- Reazione di stupore al verificarsi del danno: questa condizione è la
più ambigua in quanto dipendente da fattori emotivi (e dunque
soggettivi) e dalla conoscenza da parte delle persone coinvolte della
casistica relativa agli incidenti analoghi. Quest'ultimo punto è da
ritenersi fondamentale poiché è chiaro che qualsiasi
evento, anche il più frequente, genererà stupore in chi
non è a conoscenza delle precedenti occorrenze di esso. Ipotizzando
dunque una piena conoscenza delle statistiche e delle cronache relative
agli incidenti di caccia non riteniamo sia lecito ipotizzare o giustificare
alcuno stupore di fronte alla notizia dell'ennesimo incidente di caccia.
Ciò che se mai potrebbe generare stupore è la notizia
di una stagione venatoria conclusasi senza incidenti mortali.
Si conclude che sono verificate tutte e tre le condizioni cui è associato
il valore massimo di P e pertanto assumiamo:
P = 4
B) Valutazione di D
La casistica mostra che esiste un'ampia gamma di gravità dei
danni possibili, dal danno lieve fino all'evento letale. Sono tuttavia
questi ultimi che ci interessano, e abbiamo visto come la loro frequenza
sia tale da superare di oltre 6 volte quella degli incidenti mortali
sul lavoro. Inoltre gli incidenti con esito mortale sono stati come
già detto 47, su un totale di 113 incidenti verificatisi durante
la stagione venatoria 2001/2002, ovvero essi sono stati il 41.6% del
totale. Nel 2001 il totale di incidenti sul lavoro fu di 998.007, di
cui come già detto 1.366 mortali, ovvero lo 0.14 % del totale
il che ci dice come quando avviene un incidente nell'attività venatoria
la probabilità che esso sia mortale sia 297 volte maggiore che
negli incidenti sul lavoro. Si ha dunque una netta prevalenza della
casistica relativa alla massima magnitudo del danno. Assumeremo pertanto:
D = 4
Si giunge così a una valutazione di R pari a:
R = 4 x 4 = 16
ovvero al valore massimo della scala. Si noti come anche volendo essere
meno severi ed attribuendo sia a P che a D il valore 3 (non ci sembra
comunque lecito scendere ulteriormente) si ottiene comunque R = 9.
Nell'uno come nell'altro caso rimaniamo nella condizione R > 8,
ovvero di necessità indilazionabile di misure correttive. Notiamo
anche come un ipotetico datore di lavoro che persistesse nel mantenere
in essere una tale situazione andrebbe incontro a severe sanzioni penali.
5. Prevenzione, protezione e loro conseguenze sull'esercizio venatorio.
Constatato dunque lo stato di assoluta illegalità ipotetica
dell'attività venatoria qualora la si assimilasse fittizziamente
a una attività lavorativa e stabilita pertanto l'indilazionabilità di
misure correttive, vediamo quali esse possano essere, distinguendo
fra misure di prevenzione e di protezione.
5.1 Misure di prevenzione.
Una cosa è certa dopo quanto si è esposto: la vigente
legislazione in materia venatoria non ci guida minimamente nella loro
elaborazione, per cui è altrove che dovremo cercare dei punti
di riferimento. Paradossalmente essi ci vengono dai manuali di tecnica
venatoria. Faremo riferimento nel seguito nuovamente a quello edito
dalla Federazione Italiana della Caccia nel 1979[11], anteriore dunque
di 13 anni alla L. 175/92. Riteniamo significativa questa cronologia,
emblematica di come la Legge non abbia neppure recepito preesistenti
acquisizioni tecniche, e non certo di parte abolizionista.
Prima di esaminare il testo citato cerchiamo di capire in quale direzione
si possano ritenere attuabili misure di prevenzione. Si possono distinguere
misure attuate sulle procedure (cioé sui comportamenti), sugli
attrezzi (in questo caso l'arma da fuoco) e sull'ambiente in cui si
svolge l'attività (in questo caso boschi e campagne).
Si può senz'altro escludere quest'ultimo punto in quanto, essendo
la caccia attività che si svolge sul campo, l'ambiente è a
priori non soggetto ad alcuna controllabilità. Detto in altro
modo, l'incontrollabilità dell'ambiente in cui si svolge è caratteristica
intrinseca, ineliminabile dell'attività venatoria. Per quanto
riguarda il secondo punto, la 'sicurezza delle armi', il concetto stesso
risulta internamente contraddittorio essendo un'arma un oggetto il
cui scopo è quello di procurare un danno. Rendere un'arma 'sicura'
equivale a renderla inoffensiva, dunque ad annullarne la funzione.
Si ricordino a questo proposito i già citati problemi sorti
nell'applicazione del D.L. 626/94 a Esercito e Forze dell'Ordine. Unica
eccezione a questo discorso il 'dispositivo di sicura' di cui ogni
arma è dotata, avente lo scopo di evitare spari accidentali.
Su questo punto il manuale suddetto afferma testualemente:
Se un fucile è ben costruito il sistema di sicura dovrebbe
in astratto garantirci da cattive sorprese. Ma tutti i meccanismi sono
soggetti a guasti e alcuni fucili a canne basculanti, purtroppo, sono
belli a vedersi esternamente e un po' meno belli all'interno. Pertanto,
anche con l'arma in sicura, nessuna confidenza o distrazione; la sicura
non è sicura in senso assoluto.
La mai completa affidabilità della sicura è ritenuto
concetto di tale rilevanza da essere poi ribadito in un ulteriore passo
che citeremo più avanti. Discuteremo infatti ulteriormente nel
seguito di tale dispositivo e dei suoi limiti nel garantire la prevenzione.
Rimane dunque il primo punto, i comportamenti.
Il citato manuale dedica alla sicurezza 11 pagine di testo, quattro
delle quali enfatizzate mediante stampa a caratteri maiuscoli, più 10
pagine di illustrazioni. Ventuno pagine in tutto su un totale di 500
non sono tantissime ma sono sempre più di quante non ne abbia
mai dedicate a questo tema il Legislatore.
Esaminiamone i punti principali (omettendo per comodità di
trascriverle nell'originario maiuscolo).
Il paragrafo relativo alle 'Norme generali' comincia con alcune affermazioni
estremamente interessanti, che riportiamo integralmente:
Qualcuno ha detto che il fucile lo carica il
diavolo. È, questa,
una frase che riassume in modo colorito ed efficace tutta la pericolosità delle
armi ma che sottintende come l'effettiva pericolosità non risieda
tanto nell'arma in sé quanto nel comportamento, spesso irrazionale,
dell'uomo. Negli incidenti di caccia la fatalità ha un ruolo
veramente marginale e viene spesso invocata soltanto per giustificare
maldestramente ben diverse cause e responsabilità.
Qui vediamo enunciati alcuni principi estremamente evoluti in merito
alla sicurezza, benché accompagnati da alcune contraddizioni.
Nel primo capoverso viene enunciata la differenza fra fonte di pericolo
e rischio effettivo, tuttavia con riferimento a quest'ultimo, si suggeriscono
come cause 'comportamenti irrazionali' (senza dubbio massicciamente
presenti) ma non si fa alcun riferimento esplicito al sussistere di
intrinseche condizioni operative determinanti il rischio.
Importante è anche il secondo capoverso in cui si prendono
radicalmente le distanze dal concetto di incidente come fatalità.
A questa introduzione seguono 20 norme di prudenza (le 4 pagine in
maiuscolo). Analizziamone le principali.
Possiamo suddividerle in due gruppi: a seconda che si tratti di norme
relative ai comportamenti atti a conseguire la prevenzione di incidenti
nel porto dell'arma o nell'atto dell'uso della medesima.
Cominciamo dall'analisi del primo gruppo, limitandoci alle principali
fra esse.
2) Evitare sempre nella maniera più assoluta
e neppure per un attimo di rivolgere le canne del fucile verso le persone,
anche se siete convinti che l'arma sia scarica.
10) Nelle soste di caccia (...) fucili sempre scarichi e sotto controllo:
un fucile carico appoggiato ad un albero può sempre cadere e
non è detto che il colpo non parta, anche se è in sicura.
11) Nell'attraversare un bosco, proteggere i grilletti mettendo la
mano sopra il ponticello (...)
14) Evitare di portare il fucile a bilanciarm: un colpo che parta
accidentalmente segue la traiettoria dell'altezza d'uomo!
Questo primo insieme di norme appare improntato al più elementare
e intuitivo buon senso ed è soprattutto di facilissima attuabilità.
Nonostante ciò si riscontra quasi in ogni annata venatoria la
presenza di incidenti causati dal mancato rispetto delle norme 10)
e 11). Si tratta comunque di incidenti causati da mancanza individuale,
non da una intrinseca inattuabilità della prevenzione.
5) Poiché le cadute sono a portata di... piede, quando appaiono
anche lontanamente possibili mettere almeno l'arma in sicura; ma nei
passaggi difficili, in terreni notevolmente scoscesi, ecc. è necessario
provvedere a scaricare l'arma stessa! Questa è la sicura migliore.
L'attuabilità di questa norma dipende fortemente dalla natura
del terreno. In caso di caccia su terreni montuosi la presenza di passaggi
difficili è ovviamente così frequente che il cacciatore
dovrebbe continuamente stare a scaricare e caricare l'arma. Su tali
terreni è pertanto irrealistico parlare di prevenzione di incidenti
da caduta. Notiamo anche che incidenti di questo genere sono anche
fra i più frequenti, e non di rado con esiti gravi. La norma
successiva è, sotto questo aspetto, illuminante.
3) Non esiste una posizione di sicurezza per
portare il fucile da caccia: tutto dipende dalle caratteristiche del
terreno, dalla posizione dei compagni di caccia o di altre persone ecc.
ecc.: ma la regola fondamentale è (...):
evitare di volgere le canne dell'arma, neppure per un attimo, verso
le persone.
In questa norma si afferma di fatto la dominanza dell'ambiente nel
determinare il livello di sicurezza e dunque, stante la già detta
non assoggettabilità a controllo dell'ambiente stesso, si afferma
l'ineliminabile aleatorietà di tale livello.
Ancora sul rischio di cadute e nel contempo sui limiti nell'efficacia
del dispositivo di sicura, è illuminante il passo seguente:
La sicura peraltro, è bene ricordarlo, non dà mai la
sicurezza in senso assoluto; talvolta un violento urto dell'arma sul
terreno può far partire egualmente il colpo, anche se il fucile è in
sicura (...) perciò nei passaggi difficili e tutte le volte
in cui si presentino possibilità di rovinose cadute (il terreno
di caccia non è mai il pavimento di una sala!) la migliore sicura è l'arma
scarica.
Ricordarsene sempre, perché è meglio perdere un'occasione
venatoria piuttosto che piangere su un ferito o su un morto!
Passiamo ora al secondo gruppo di norme relative alle modalità d'uso
delle armi. Notiamo che sono questi ultimi, nella quasi totalità,
i casi in cui si hanno incidenti coinvolgenti terze persone.
9) Evitare di recarsi a caccia in brigate numerose:
in questo caso è praticamente
impossibile conoscere le posizioni degli altri: non siate mai in più di
due o tre cacciatori, e segnalatevi sempre le rispettive posizioni
18) Cacciando in battuta agli ungulati, evitare nella maniera più assoluta
di abbandonare la posta assegnata, o anche di gironzolare attorno ad
essa fino a che la battuta non ha termine: sparare rigorosamente solo
entro l'angolo di tiro assegnato dal capocaccia.
Durante la stagione venatoria 2001/2002 si ebbe notizia di una battuta
al cinghiale in Umbria cui partecipavano addirittura 50 persone. La
battuta si concluse con un incidente mortale.
La prima di queste due norme è da intendersi probabilmente
con riferimento a cacce non organizzate. La caccia agli ungulati si
effettua sempre in squadre i cui membri superano di gran lunga il numero
di 2 o 3 suggerito sopra. Si tratta tuttavia di situazioni in cui esiste
una figura di coordinatore, il capocaccia, che definisce si presume
rigorosamente posizioni e angoli di tiro di ognuno. Il capocaccia tuttavia
non è una figura definita per legge, non almeno a livello nazionale.
Per l'esattezza 'Le disposizioni sulle responsabilità del caposquadra
nelle battute (che in realtà sono "braccate", perchè quasi
sempre si usano segugi inseguitori e non battitori) al cinghiale, o
sui cartelli di avviso, o sulle pettorine o abbigliamento dai colori
appariscenti, sono variegate e non omogenee, e discendono non da leggi
dello Stato ma, principalmente, da regolamenti provinciali e regionali
che disciplinano più in dettaglio tali cacce. In molte realtà tali
accorgimenti non sono neppure obbligatori'.[12] In mancanza di specifiche
normative a carattere locale dunque il capocaccia è semplicemente
un cacciatore ritenuto particolarmente esperto per opinione comune
degli altri partecipanti alla battuta. Egli non deve superare esami
particolari, non è tenuto a possedere requisiti specifici. Eppure
dalla sua competenza dipende spesso la vita di esseri umani. Si confronti
tutto ciò con quanto detto a proposito della genericità con
cui il D.L. 626/94 definisce i requisiti del Responsabile del Servizio
di Prevenzione e Protezione e le conseguenze di ciò a livello
europeo e si comprenderà quale abisso di diversità in
termini di rigore esista fra i due diversi contesti.
Ammesso ora il sussistere di fatto di un adeguato livello di competenza
del capocaccia e la completa messa in atto di tutti gli accorgimenti
precauzionali possibili ('cartelli di avviso, pettorine o abbigliamento
dai colori appariscenti'), notiamo che la caccia agli ungulati si svolge
spesso in zone di fitta boscaglia e, come già detto, in squadre
numerose. In tali condizioni tuttavia il rischio di un movimento fuori
tempo, di una posizione errata di uno dei partecipanti alla battuta è elevatissimo
e ineliminabile perché dipendente ancora una volta dalle condizioni
dell'ambiente. Lo stesso Fausto Prosperini, intervenendo nella polemica
sorta nel novembre 2001 a seguito dei numerosi incidenti mortali verificatisi
nella caccia al cinghiale in Umbria, indicava nella 'stessa conformazione
della regione', cioé in un elemento ambientale intrinseco e
ineliminabile, una delle cause principali di tali episodi.[12b] Non è casuale
dunque che la percentuale più alta di incidenti mortali si riscontri
proprio nella caccia agli ungulati. Se ne conclude che la caccia in
battuta può ritenersi possibile in condizioni di sicurezza solo
se ciascuno dei partecipanti ha completa visibilità delle posizioni
di tutti gli altri. Il che non si avvera mai.
12) Astenersi sempre dallo sparare a un selvatico
se non si ha dinanzi a sé la massima visibilità, ricordando sempre quanto
già detto: se un pallino a 100 metri non abbatte un selvatico,
può sempre accecare una persona! Se un selvatico si leva in
terreni cespugliati ad altezza di uomo, astenersi in ogni maniera dallo
sparargli: sulla traiettoria dei pallini può sempre esservi
un essere umano! Non sparare mai contro frasche che si muovono! Sicuramente
quel movimento non è provocato da un selvatico, ma da una persona
o da un animale domestico.
Interessante notare che moltissimi incidenti, e fra i più gravi,
accadono proprio per la violazione di questa norma da parte dei cacciatori.
Durante la stagione venatoria 2002/2003 un cacciatore uccise, in simili
circostanze, addirittura il proprio fratello. D'obbligo domandarsi
come mai quello che dovrebbe essere un comportamento intuitivo per
chiunque (non sparare alla cieca) viene invece così spesso accantonato
nell'attività venatoria.
La risposta è che le condizioni di piena visibilità nelle
campagne e ancor più nei boschi si verificano molto di rado.
Per l'esattezza si verificano esclusivamente nel caso di terreni prevalentemente
o totalmente pianeggianti coperti da vegetazione molto bassa per una
estensione pari a tutto il campo di tiro. Cioé in una percentuale
assolutamente esigua dei terreni soggetti all'attività venatoria.
Il cacciatore che spara senza avere una chiara idea di cosa (e chi)
andrà a colpire dunque non è da intendersi come uno sconsiderato
che nel premere il grilletto in quelle condizioni compie un gesto irresponsabile.
Egli in un non trascurabile numero di casi si trova a dover inevitabilmente
agire in quel modo, pena il fallimento della giornata di caccia. Se
mai si potrebbe concludere che il gesto irresponsabile egli lo ha compiuto
a monte, quando ha richiesto la licenza di caccia.
Queste considerazioni risultano poi ulteriormente amplificate quando
l'arma utilizzata è la carabina a canna rigata, la gittata massima
dei cui proiettili, «cioè la massima distanza a cui il
proiettile può arrivare nella migliore delle ipotesi»[13]
può giungere fino all'ordine delle migliaia di metri. Si veda
a tale proposito la seguente tabella [13] in cui sono riportate le
gittate massime dei più comuni proiettili per armi leggere.
Gittate massime dei più comuni proiettili
per armi leggere
| Calibro |
Velocità m/s |
Gittata in m. |
| 4,5 mm aria compressa |
120/165 |
100/150 |
| 4,5 mm aria compressa |
200/250 |
200/300 |
| 6/9 mm Flobert |
225 |
700 |
| 22 conto |
260 |
1000 |
| 22 Long Rifle |
350 |
1370 |
| 22 Long Rifle HS |
370 |
1500 |
| 22 Winch. magnum |
610 |
1800 |
| 243 Winch. |
1070 |
3200 |
| 6,35 mm |
220 |
800 |
| 7,65 mm |
285 |
1300 |
| 9 mm corto |
285 |
1300 |
| 9 mm Para |
350 |
1700 |
| AS ACP |
300 |
1620 |
| 30 M1Carb. |
600 |
2000 |
| 7x70 mm |
830 |
3500 |
| 8x57 mm JS |
830 |
3500 |
| 6,5x57 mm |
1020 |
4000 |
| 7x57 mm |
850 |
4500 |
| 6,5x68 mm |
1150 |
5000 |
|
Ma crediamo che, al di là delle suddette specifiche balistiche,
e dunque degli astratti dati numerici, giovi riflettere su un episodio
verificatosi nell'ottobre 1999 nella zona di Karsamaki nella Finlandia
centrale: un cacciatore, sparando a un gallo cedrone, colpisce e
uccide il fratello che si trovava a 1800 metri di distanza.[13a]
Non crediamo sia necessario aggiungere altro sull'estremo, inaccettabile
grado di pericolosità di questo tipo di armi e pertanto sulla
necessità assoluta e inderogabile di vietarne tassativamente
l'uso sul territorio.
Ci è stato fatto correttamente notare chercatore di funghi
a lasciare sul posto quello di cui non è sicuro di aver identificato
la specie e dunque l'innocuità. E' a questo stesso principio
che del resto sembra, una volta tanto, essersi ispirato il legislatore
nell'aver fatto riferimento alla gittata massima, e non a quella utile,
nello stabilire le distanze di sicurezza per le armi a canna rigata.
Ancora una considerazione legata al concetto di visibilità:
il lettore più attento e consapevole avrà notato che
fin qui nessuna menzione è stata fatta di un fenomeno atmosferico
che su di essa, come è noto a chiunque, incide pesantemente:
la nebbia. È noto a chiunque ma non, a quanto pare, al Legislatore
venatorio. In nessuna sua parte la L. 157/92 prevede infatti divieti
o limitazioni di sorta all'attività venatoria in caso di nebbia.
Alcune leggi regionali o provinciali (ad esempio in provincia di Ravenna)
prevedono che in tali casi si indossino speciali indumenti atti ad
accentuare la visibilità del cacciatore ma, a parte il fatto
che tali misure non tutelano certamente terze persone, la loro efficacia
in condizioni di visibilità ridotta non può che essere
in pari misura ridotta. Proprio in provincia di Ravenna infatti durante
la stagione di caccia 2001/2002 si verificò un incidente provocato
dalla nebbia in cui un cacciatore rimase ferito gravemente.[14]
13) Non sparare contro muretti, contro rocce,
contro terreni sassosi; i pallini rimbalzano sempre prendendo le più imprevedibili direzioni;
ciò avviene, anche se la cosa a molti può apparire impossibile,
anche sull'acqua.
E avviene, come abbiamo visto, anche a opera delle fronde di un albero.
L'esercizio venatorio avviene pertanto in moltissimi casi in presenza
di condizioni ambientali in cui il rimbalzo, dunque la perdita di controllo
della traiettoria dei pallini, è una eventualità altamente
possibile.
15) Non occorre farsi prendere dalla frenesia venatoria alla
presenza del selvatico; prima di sparare, va valutata la situazione
di sicurezza, senza perdere la calma.
Tuttavia in quanti casi il cacciatore ha il tempo di compiere tale
valutazione prima che il 'selvatico' si sia portato fuori tiro? Se
si esclude la caccia al capriolo e pochi altri casi l'attività venatoria è molto
più simile al tiro al piattello che al tiro a bersaglio fisso,
e l'intervallo di tempo disponibile alla ponderazione è ridotto
spesso a frazioni di secondo. In particolare il tiro al cinghiale,
senza dubbio, ripetiamo, una delle forme di caccia più rischiose
per numero e gravità degli incidenti che provoca, avviene quasi
sempre col selvatico in corsa.
La norma 19) ricorda le già citate e discusse disposizioni
di legge in materia di distanze da abitazioni ecc., già in vigore
a quel tempo. Si noti che essa è l'unica richiamante disposizioni
di legge. Tutte le altre hanno valore di pure e semplici raccomandazioni.
La loro violazione non era nel 1979 e non è a tutt'oggi, reato
né infrazione.
La norma 20) infine non aggiunge nulla di nuovo alle precedenti ma
ha il solo compito di enfatizzarne, anche emotivamente, l'importanza.
È istruttivo riportarla integralmente.
20) Prudenza, prudenza, prudenza! Ogni anno
si verificano incidenti, di cui alcuni mortali, nell'esercizio della
caccia. Colui che è prudente,
colui che è doppiamente prudente, colui che è tanto prudente
da apparire pignolo non è mai ridicolo, ma dimostra di essere
persona di coscienza, perché nella stragrande maggioranza dei
casi gli incidenti di caccia sono dovuti ad una imprudenza.
Ad una imprudenza certamente. Quanto evitabile o non piuttosto connessa
alle condizioni intrinseche in cui la caccia si svolge, come abbiamo
visto, è un altro discorso. Rimane, di questo passo, l'enfasi
estrema posta sull'immensa pericolosità dell'esercizio venatorio.
Sull'imperativo triplamente iterato a una prudenza attuabile, come
abbiamo visto, aleatoriamente e tutt'altro che con razionale sistematicità.
Va aggiunto che tutto ciò vale con riferimento alla caccia
vagante, ritenuta la meno rischiosa. Lo stesso manuale infatti rileva
che:
Il controllo dell'arma va ulteriormente intensificato
quando ci si trova a cacciare da appostamenti o da natanti. Negli appostamenti
il fucile rappresenta un notevolissimo elemento di pericolo; in un capanno
di frasche, dove lo spazio è estremamente limitato, è molto
facile ad esempio che una frasca si impigli nel grilletto; tenere perciò l'arma
in posizione sempre di sicura, potendosi poi rimuovere questa facilmente
un attimo prima dello sparo.
Si noti come la sicura sia l'unico elemento di prevenzione suggerito,
si pensi a quanto sia facile l'eventualità di una banale dimenticanza,
nonché l'affermazione della stessa fonte circa la mai completa
affidabilità del dispositivo e si raffronti ciò all'entità del
rischio conseguente, quale è dal manuale stesso enunciata.
5.2 Misure di protezione.
Si intendono per dispositivi di protezione quei dispositivi che garantiscono
la sicurezza in condizioni impreviste oppure previste ma non normali.
Essi si distinguono in dispositivi di protezione individuale (DPI)
e collettiva.
Ci si rende conto immediatamente che sull'argomento, con riferimento
alla caccia, c'è ben poco da dire. Dispositivi di protezione
collettiva non si sa immaginare quali possano essere. Quanto ai DPI,
volendo applicare l'art. 43 lettera b) del D.L. 626/94 ('Il datore
di lavoro (...) individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi
siano adeguati ai rischi') si giunge all'ovvia constatazione che esiste
un solo tipo di tali dispositivi atto a fungere da protezione contro
le armi da fuoco: il giubbotto antiproiettile (classificabile fra quelli
che nell'allegato IV del D.L. 626/94 sono definiti" 'Indumenti di protezione
contro le aggressioni meccaniche"'). Ed è ovviamente impensabile
ritenere che tutti i soggetti esposti, ovvero chiunque transiti o sosti
in un territorio aperto alla caccia, debba dotarsene. Inoltre questo
'DPI' fornisce una protezione soltanto parziale: un non trascurabile
numero di incidenti effettivamente verificatisi avrebbero avuto esito
analogo anche se la vittima avesse indossato il giubbotto antiproiettile
in quanto colpita in parti che esso lascia scoperte (testa, arti).
6. Considerazioni sulla vigilabilità e sulla vigilanza dell'attività venatoria.
Un altro elemento che gioca un ruolo attivo nell'attuazione della
prevenzione è la controllabilità dell'attività a
rischio. Nel già citato manuale è riportata con estrema
evidenza la frase: 'I comportamenti non prudenziali sono purtroppo
facilmente riscontrabili sul terreno di caccia', frase che smentisce
in maniera eclatante, per la fonte da cui proviene, l'affermazione
di Fabio Faina riportata all'inizio di questo articolo. Ed è anche
facile comprendere il perché della frequenza di tali comportamenti
'non prudenziali'. Una attività confinata in spazi limitati
e ben definiti è intuitivamente maggiormente controllabile di
una attività territorialmente 'distribuita' su ampi spazi. Quando
poi questa attività è tale da interessare di fatto una
parte rilevante del territorio nazionale, si comprende come il suo
grado di controllabilità sia minimo. Una tale situazione si
presta inevitabilmente al proliferare di comportamenti anomali con
conseguente ulteriore degrado dei livelli di sicurezza. E' risaputo
oltre tutto che anche il più rigido dei sistemi sanzionatori
risulta tanto più inefficace quanto più bassa è la
probabilità che la sanzione venga comminata. Nel caso dell'attività venatoria
questa probabilità è, per sua intrinseca natura, bassissima.
Un altro punto che aggrava ulteriormente questa situazione è poi
il fatto che la questione dell'incompatibilità fra l'appartenere
a organismi che hanno la vigilanza venatoria fra i propri compiti e
l'essere titolare di licenza di caccia, è posta in termini tutt'altro
che rigorosi, prevedendo la Legge esclusivamente il limite di non poter
esercitare l'attività venatoria nello stesso ambito territoriale
in cui si esercitano le funzioni di vigilanza, nonché ovviamente
il sussistere di tali funzioni (Art. 27 comma 5).
Quest'ultimo punto ha dato origine a interpretazioni di grande elasticità,
quale ad esempio quella della sentenza della Prima Sezione Civile della
Corte Suprema di Cassazione del 18 dicembre 2000, la quale ha ritenuto
lecito che un Vigile Urbano esercitasse attività venatoria fuori
dall'orario di servizio nel territorio del proprio comune in quanto,
non essendo in quel momento in servizio egli era temporaneamente privo
della qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria prevista dalla
L. 157/92 per poter esercitare compiti di vigilanza venatoria e pertanto
veniva meno ogni incompatibilità. A tutto quanto sopra detto
si aggiungano dunque gli effetti di una impostazione eccessivamente
generica del problema delle incompatibilità, che offre il fianco
a una interpretazione puramente astratta, che disgiunge il ruolo giuridico
dalla persona fisica come se, cessato tale ruolo, la persona che lo
ricopriva cessasse di essere la stessa persona. In concreto, si immagini
il Vigile Urbano del caso citato, che, trovandosi in servizio, riscontra
una situazione di illecito venatorio in una persona con la quale magari
aveva partecipato a una battuta di caccia il giorno prima e con la
quale è in rapporti di amicizia o comunque di cointeresse.
C'è tuttavia da aggiungere che la stessa sentenza, pur discutibile
su questo punto, è interessante per un altro aspetto: quanto
sopra detto si ritiene applicabile alle 'guardie delle provincie e
dei comuni (...) a differenza di agenti appartenenti ad altri corpi,
quali esemplificativamente quelli di Polizia di Stato o della Guardia
di Finanza, ovvero i Carabinieri, per i quali il divieto opera comunque
e dovunque, essendo gli stessi considerati dal legislatore sempre in
servizio in qualsiasi parte del territorio dello Stato.' Si noti come
ci siano voluti 8 anni perché si giungesse a questa semplice
constatazione, e come nel frattempo numerosi agenti di polizia giudiziaria
con compiti di vigilanza venatoria abbiano potuto esercitare nel contempo
l'attività venatoria essendo dunque simultaneamente 'controllati'
e 'controllori'. Non ci risulta inoltre che, a oltre due anni da questa
sentenza, avente, notiamolo esplicitamente, valore giurisprudenziale,
la situazione sia in questo senso mutata.[15]
Per quanto riguarda infine la vigilanza operata da guardie volontarie
ci limitiamo a notare come addirittura sia previsto che le stesse Associazioni
Venatorie possano avere le proprie guardie venatorie volontarie. A
quali aberrazioni possa condurre una tale impostazione è fin
troppo intuitivo e non staremo a dilungarci.
Per confronto, il D.L. 626/94 prevede un ben preciso regime di incompatibilità.
Ad esempio il medico
competente non può avere compiti di vigilanza.
Si potrà obiettare che una incompatibilità quale quella
sopra prospettata equivarrebbe a sostenere che vi sia incompatibilità fra
l'essere Vigile Urbano e avere la patente. Il paragone non è realistico
perché i cacciatori, a differenza degli automobilisti, non sono
una somma di singoli individui sconosciuti gli uni agli altri ma sono
nella preponderante maggioranza riuniti in associazioni, a loro volta
federate fra loro. Essi sono in altre parole una entità monoliticamente
organizzata a livello nazionale. Non è pensabile che un membro
di una tale entità possa poi essere validamente proponibile
come controllore dell'attività di altri membri di essa, un po'
come impensabile è affidare la custodia delle carceri ai detenuti
e sperare che non vi siano evasioni.
7. La giurisprudenza: un esempio.
Da più parti si lamenta come la giurisprudenza in materia di
incidenti sul lavoro sia rimasta fino a tempi molto recenti sensibilmente
arretrata rispetto all'evoluzione subita nello stesso campo dalla legislazione
e in particolare come in essa sia sopravvissuto il concetto di incidente
come evento fatale, imprevedibile, inevitabile. Non meraviglia che
una situazione analoga esista nella giurisprudenza in materia di incidenti
di caccia dato che in questo contesto, come si è mostrato, non
vi è stata alcuna evoluzione legislativa analoga.
Citeremo un solo caso, che ci pare esemplare, relativo a un incidente
mortale verificatosi durante la stagione di caccia presa in esame.
Il primo settembre 2001 un cacciatore 'non prestando la dovuta attenzione
ai luoghi e all'eventuale presenza di altre persone, aveva esploso
un colpo di fucile calibro 270 Winchester in direzione di un gruppo
di alberi e cespugli (dove presumeva ci fosse un capriolo), senza avere
una totale e completa visibilità dei luoghi e senza pertanto
avere la certezza che non vi fossero persone lungo la traiettoria del
proiettile'. Così si legge nel capo d'imputazione riportato
dal cronista, il quale prosegue: 'Così facendo aveva colpito
Rodolfo Luigi Balatti, cagionandogli, per colpa, gravissime lesioni
personali che ne avevano determinato il decesso per arresto cardiocircolatorio
determinato da un'imponente emorragia. Le indagini svolte su questa
tragedia hanno portato gli inquirenti a stabilire che l'omicidio colposo
avvenne in concorso indipendente di causa con la condotta colposa della
parte offesa: Balatti esercitava infatti caccia di frodo con un'arma
clandestina e si era nascosto dietro gli alberi e i cespugli alla vista
di possibili cacciatori'.[16]
'Concorso indipendente di causa'. Si noti come a determinare tale
'indipendenza', tale pretesa assenza di legame causa-effetto sia il
solo fatto che la vittima si sarebbe volutamente nascosta fra i cespugli.
Una tale motivazione sembra non prendere minimamente in considerazione
l'eventualità che una persona possa essere 'nascosta dietro
alberi o cespugli' anche per tutt'altre, e non premeditate ragioni.
Ad esempio perché sta svolgendo un lavoro sul suolo o perché si è accasciata
colpita da un malore, o semplicemente perché si è distesa
a riposare, o per innumerevoli altre ragioni, come dimostrano i numerosissimi
casi analoghi in cui da parte della vittima non vi era alcuna intenzionalità nell'occultarsi
alla vista. Lo stesso manuale già diffusamente citato infatti
definisce:
comportamento assolutamente imprudente, che
può portare a conseguenze
assai spiacevoli quello del tiro incontrollato contro cespugli e macchioni,
che potrebbero celare alla vista una persona intenta a raccogliere
legna, a cercar funghi, o anche in semplice sosta all'ombra del frascame.
Nulla dunque può razionalmente giustificare la gravità del
gesto compiuto dallo sparatore.
Questo esempio, nella sua preoccupane tipicità, mostra come
tutt'ora sussista una giurisprudenza improntata a un garantismo estremamente
sbilanciato nei confronti di quanti si rendono responsabili di simili
fatti.
8. Conclusioni relativamente alla situazione presente.
Si constata dunque come l'unica efficace misura di prevenzione razionalmente
attuabile sia quella di limitare la caccia ai casi descritti a commento
della norma 12) del citato manuale. Il che poi equivale a vietarla
quasi ovunque. E si comincia con ciò a comprendere le ragioni
della arretrata impostazione della L. 157/92 in tema di sicurezza:
applicare a questo aspetto della caccia una evoluzione legislativa
analoga a quella verificatasi in altri campi significa di fatto por
fine alla caccia.
E questa constatazione se ne porta dietro un'altra: la caccia è attività per
sua intrinseca natura incompatibile con i moderni principi che vedono
nella salute e nella sicurezza del cittadino un valore primario e irrinunciabile.
Essa nasce in epoche remotissime e si svolge fin dalle sue origini
secondo modalità affini alla guerriglia, né ha subito
né può subire sostanziali evoluzioni se non in funzione
della tecnologia degli attrezzi (dalla 'clava' alla carabina) rimanendo
tuttavia immutata, di questi ultimi, anzi essendo amplificata dal progredire
della tecnica, la intrinseca caratteristica di strumenti atti ad offendere.
La caccia attraversa con ciò immutata gran parte della storia
umana come lo squalo ha attraversato immutato un lungo arco di evoluzione
biologica, rimane impenetrabile alla sempre maggiore attenzione che
lo Stato rivolge non solo alla tutela dell'ambiente ma anche come detto
alla tutela della sicurezza e della salute del cittadino, intrinsecamente
estranea a tali concetti proprio perché è storicamente
anteriore (e di molto) alla loro nascita e opera secondo modalità con
essi incompatibili. Perché la caccia continui a sussistere la
legislazione attinente deve a sua volta rimanere estranea a
tali concetti, e al secondo soprattutto, deve ignorare il fatto
che essi vengano sempre più acquisiti in ogni altro campo, deve
in altri termini divenire un anacronismo, una aberrazione giuridica.
È dunque lo stesso evolversi interno della società umana che,
non solo a livello di costume ma anche a livello giuridico, pone la
caccia, e relativa legislazione, sempre più ai margini, sempre
più estranea, sempre più improponibile. E ciò a
prescindere da motivazioni ulteriori quali possono essere quelle di
stampo ambientalista o etico-animalista che in questo studio, come
si è visto, non sono state nemmeno sfiorate.
9. Prospettive future.
Nel momento in cui scriviamo (giugno 2003) sono in discussione in
Parlamento varie proposte di legge, quasi tutte provenienti dal Centro-Destra,
tendenti a una massiccia liberalizzazione dell'attività venatoria
e pertanto a una ulteriore involuzione della situazione sopra descritta.
Con riferimento all'insieme di tali proposte l'opposizione di Centro-Sinistra
ha emesso il 26 marzo 2003 un comunicato unitario di contenuto fortemente
critico, in cui vengono motivate le proprie posizioni affermando che:
La fine di ogni tutela degli animali selvatici,
la strumentalizzazione della caccia per un modello di società senza regole e ai fini
dello smantellamento della riforma in direzione di un sistema venatorio
deregolato e privatistico, l'attacco ai parchi e alle aree protette,
la mercificazione e la svendita del patrimonio naturalistico, paesaggistico,
ambientale, faunistico e storico-culturale italiano, il tradimento
delle politiche ambientali europee e delle Convenzioni internazionali,
il disprezzo degli equilibri della natura, è il rischio che
corriamo di fronte alle proposte del Centrodestra che intendono infliggere
un colpo di grazia all'ambiente e alla fauna del nostro Paese.
Le proposte di modifica alla legge 157/92 sulla tutela della fauna
e sulla regolamentazione della caccia e della legge 394/91 sui parchi,
rappresentano una grave minaccia all'ecosistema nazionale.
Ancora una volta si nota un'assenza: il problema dei livelli di rischio
insiti nell'attività venatoria non viene nemmeno sfiorato.
Il documento citato prosegue elencando in 8 punti le proposte alternative
del Centro-Sinistra, le quali difendono totalmente, nella sua versione
attuale, la L. 157/92, definita 'innovativa'. Anche qui nessun riferimento
al problema della sicurezza.
Un riferimento molto preciso lo troviamo invece in una delle sopra
nominate proposte di legge, quella dell'On. Belillo, il cui art. 11
recita: «All'articolo 25 della legge n. 157 del 1992, le parole: "Fondo
di garanzia per le vittime della caccia", ovunque ricorrano, sono sostituite
dalle seguenti: "Fondo di garanzia" e la rubrica è sostituita
dalla seguente: "Fondo di garanzia" [anziché "Fondo di garanzia
per le vittime della caccia", (ndr)]». Il problema insomma viene
'trattato' sì, ma col chiaro intento di occultarlo cancellando
dalla normativa ogni termine che possa in qualche modo richiamarlo.[17]
Abbiamo in questo studio rilevato la forte anomalia costituita dalla
persistente omissione della problematica della sicurezza, attraverso
il confronto con il contesto legislativo della sicurezza sul lavoro,
ma altri e ugualmente istruttivi confronti si potrebbero fare con contesti
diversi. Si pensi ad esempio che nelle stesse settimane in cui si discutono
le proposte di legge sopra citate lo stesso Parlamento sta varando
l'ennesima modifica del Codice della Strada, avente come obiettivo
dichiarato proprio il miglioramento dei livelli di sicurezza.
E si pensi anche, per ulteriore e finale confronto, ai ripetuti, quasi
ossessivi allarmi che da più parti amministratori locali e politici
nazionali lanciano relativamente al pericolo per la salute pubblica
costituito dalla presenza dei piccioni nei centri urbani. Fra i casi
a suo tempo più eclatanti quello del sindaco di Venezia Massimo
Cacciari. Fra i più recenti quello del senatore di Forza Italia
Lorenzo Piccioni il quale, affermando che «esistono seri problemi
di ordine sanitario, come la salmonellosi, l'ornitosi, la borrelliosi
e la toxoplasmosi» e dunque che si è in presenza di «gravi
rischi per la salute dei cittadini» ha presentato un disegno
di legge volto a risolvere il problema inserendo i piccioni fra le
specie cacciabili e dunque autorizzandone l'abbattimento ad opera dei
cacciatori.[18] Si vede quale grave contraddizione esista in questo
atteggiamento che concentra l'attenzione in maniera parossistica su
un 'pericolo', se tale può essere definito, puramente potenziale
(poiché non risulta che vi siano a tutt'oggi morti causati dai
piccioni) proponendo come soluzione un metodo la cui attuazione comporta,
essa sì, come abbiamo visto, una altissimo, ed effettivo, coefficiente
di rischio.
Su questa strada l'unica realistica previsione che si possa fare per
il futuro è quella sintetizzata chiarmente ed efficacemente
nella frase conclusiva di un recente comunicato stampa di Claudio Locuratolo,
presidente della sezione laziale della Lega per l'Abolizione della
Caccia: «Più piombo per tutti».[19]
Ringraziamenti
Si ringraziano Augusto Atturo, l'Avv. Onorina Sarlo e Massimo Rocchi
per le consulenze fornite, nonché il Prof. Carlo Consiglio
e Carla Carrara della LAC, Aldo Sottofattori di Rinascita Animalista,
Massimo Filippi di Oltre la Specie, Massimo Tettamanti, Maria Rita
Catelani dell'UNA, Luca Conti del WWF Marche per le osservazioni,
i consigli o gli apprezzamenti.
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